Art. 5.
(Piano nazionale per la non autosufficienza).

      1. La definizione, le caratteristiche i requisiti delle prestazioni sociali comprese

 

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nei LESNA, le priorità di intervento, le modalità di attuazione del sistema integrato di interventi e di servizi per la non autosufficienza, gli indicatori e i parametri per la verifica della realizzazione dei livelli essenziali e della utilizzazione delle risorse del Fondo nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 8 della presente legge, sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza approvato con le procedure di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328.
      2. Il primo Piano nazionale per la non autosufficienza è approvato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. Il sistema informativo dei servizi sociali di cui all'articolo 21 della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrato con i dati del Servizio informativo sanitario e della spesa sociale degli enti locali per la non autosufficienza, provvede al monitoraggio annuale sull'erogazione dei LESNA, sul loro grado di efficienza e di efficacia, sui risultati conseguiti anche rispetto al contenimento della spesa ospedaliera impropria secondo modalità e criteri stabiliti con il Piano nazionale.
      4. Sulla base di programmi nazionali e regionali, di intesa con le organizzazioni sociali e di tutela dei cittadini, sono promosse le iniziative collegate all'affermazione di nuovi stili di vita, volti a rallentare il decadimento psichico e fisico e a mantenere attivi interessi culturali e mobilità nelle persone non autosufficienti.